
Negli articoli precedenti abbiamo visto gli elementi fondamentali di un impianto elettrico civile e l’importanza di una corretta esecuzione, ma tutto ciò sarebbe vano senza una corretta documentazione che ne evidenzi le caratteristiche e le linee guida: il progetto elettrico redatto da un professionista abilitato. Esiste, infatti, un obbligo di progetto.
Secondo il D.M. 37/08 sono soggetti a progetto i locali con le seguenti caratteristiche:
Obbligo di Progetto per edifici ad uso civile:
- – Appartamenti con superficie maggiore di 400m2;
- – Appartamenti con potenza impegnata maggiore di 6KW;
- – Utenze condominiali (parti comuni) con potenza impegnata maggiore di 6KW;
- – Presenza di centrala termica con pericolo d’esplosione o con carico di incendio superiore a 450 MJ/m2;
- – Autorimessa con superficie coperta maggiore o uguale a 300 m2;
- – Edificio con altezza antincendio maggiore di 24m.
RICORDA: l’interruttore generale dell’impianto non dovrà essere superiore a 25A monofase, mentre nel caso di fornitura trifase sarà sempre necessario il progetto elettrico. |
Edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi:

- – Utenze con potenza impegnata maggiore di 6KW;
- – Superficie è maggiore di 200 mq;
- – Utenze alimentate a tensione superiore a 1000V (Media Tensione);
- – Locale adibiti ad uso medico;
- – Locale a maggior rischio in caso di incendio (Ma.R.C.I.);
- – Locale con pericolo di esplosione;
- – Locale soggetto al controllo dei VVF (C.P.I.).
Ricorda, sono esclusi da progetto:
- – Gli impianti di cantiere;
- – Gli impianti realizzati interamente all’esterno.
Per tutti i casi che in cui non è obbligatoria la redazione di progetto da parte del professionista è comunque necessario che il tecnico responsabile dell’impresa installatrice, al termine dei lavori, predisponga un progetto, allegato alla dichiarazione di conformità.