Obbligo di Progetto

Obbligo di Progetto

Obbligo di Progetto

Negli articoli precedenti abbiamo visto gli elementi fondamentali di un impianto elettrico civile e l’importanza di una corretta esecuzione, ma tutto ciò sarebbe vano senza una corretta documentazione che ne evidenzi le caratteristiche e le linee guida: il progetto elettrico redatto da un professionista abilitato. Esiste, infatti, un obbligo di progetto.

Secondo il D.M. 37/08 sono soggetti a progetto i locali con le seguenti caratteristiche:


Obbligo di Progetto per edifici ad uso civile:

  • Appartamenti con superficie maggiore di 400m2;
  • Appartamenti con potenza impegnata maggiore di 6KW;
  • – Utenze condominiali (parti comuni) con potenza impegnata maggiore di 6KW;
  • – Presenza di centrala termica con pericolo d’esplosione o con carico di incendio superiore a 450 MJ/m2;
  • Autorimessa con superficie coperta maggiore o uguale a 300 m2;
  • – Edificio con altezza antincendio maggiore di 24m.
RICORDA: l’interruttore generale dell’impianto non dovrà essere superiore a 25A monofase, mentre nel caso di fornitura trifase sarà sempre necessario il progetto elettrico.

Edifici adibiti ad attività produttive, commercio, terziario ed altri usi:      

  • – Utenze con potenza impegnata maggiore di 6KW;
  • – Superficie è maggiore di 200 mq;
  • – Utenze alimentate a tensione superiore a 1000V (Media Tensione);
  • Locale adibiti ad uso medico;
  • Locale a maggior rischio in caso di incendio (Ma.R.C.I.);
  • Locale con pericolo di esplosione;
  • Locale soggetto al controllo dei VVF (C.P.I.).

Ricorda, sono esclusi da progetto:

  • – Gli impianti di cantiere;
  • – Gli impianti realizzati interamente all’esterno.

Per tutti i casi che in cui non è obbligatoria la redazione di progetto da parte del professionista è comunque necessario che il tecnico responsabile dell’impresa installatrice, al termine dei lavori, predisponga un progetto, allegato alla dichiarazione di conformità.

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